SI DEVE PAGARE LA SIAE PER LA MUSICA DI ATTESA DEL CENTRALINO TELEFONICO?
In Italia circa sette telefonate su dieci vengono messe in attesa. Secondo recenti studi ogni singolo cittadino spende 40 ore all’anno in attese telefoniche, prima di fruire del servizio per il quale sta telefonando. La segreteria telefonica rappresenta spesso il primo contatto che un cliente ha con l’azienda.
Scegliere la canzone del momento od un singolo, il cui pezzo richiami un trend attualmente in voga, ha sicuramente un impatto positivo verso i propri Clienti, ma bisogna tenere in mente che i diritti d’autore di brani famosi e/o recenti sono tutelati in Italia dagli enti SIAE e SCF. Sappiamo tutti molto bene che il poter eseguire tali canzoni durante un concerto od utilizzarle durante una festa, comporta un costo, ciò che spesso sfugge è che il loro utilizzo impone sempre un pagamento. Questo vale per il mettere musica di sottofondo nel proprio bar o locale, così come per lo scegliere un brano musicale tutelato da copyright, per il proprio messaggio di segreteria telefonica o centralino. In quest’ultimo caso, gli enti SIAE ed SCF offrono al fruitore, la possibilità di sottoscrivere un abbonamento annuale, il cui prezzo varia a seconda della regione e del numero di linee telefoniche di cui si dispone. Ovviamente il non farlo comporta il rischio di pagare sanzioni.
Per gli aderenti ad associazioni di categoria che hanno sottoscritto specifici accordi con la SIAE, sono previste riduzioni tariffarie. Per sottoscrivere il permesso e per ulteriori informazioni ci si deve rivolgere agli Uffici SIAE/SCF territoriali.
Nel momento in cui si sceglie una musica per il centralino telefonico, che sia una musica di attesa o la musica del messaggio di cortesia, si può utilizzare la tabella sotto riportata, per verificare la richiesta da farsi per le licenze di utilizzo.
Devo pagare la SIAE? | Devo pagare SCF? | |
Musica di autori/compositori deceduti da meno di 70 anni | SI | SI |
Registrazione audio effettuata da meno di 70 anni | SI | SI |
Musica di autori/compositori ancora in vita | SI | SI |
Musica di autori/compositori deceduti da più di 70 anni | NO | NO |
Registrazione audio effettuata da più di 70 anni | NO | NO |
Le normative
La normativa italiana sui diritti d’autore (LDA 633/41) e le direttive dell’Unione Europea tutelano, sia i “diritti degli autori ed editori” per la composizione dei brani (gestiti da SIAE), sia i diritti degli artisti e dei produttori che realizzano le registrazioni discografiche: i c.d. “diritti connessi discografici” (gestiti da SCF).
Secondo quanto stabilito dagli artt. 73 e 73-bis della Legge 633/1941, il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l’interpretazione o l’esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un equo compenso anche quando l’utilizzazione è effettuata a scopo non di lucro a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L’esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.
Di conseguenza l’esercente commerciale che intende attivare un servizio di musica d’ambiente nel proprio locale, dovrà rivolgersi preventivamente alla struttura SIAE competente per il territorio (Sede, Filiale, Agenzia) per stipulare l’abbonamento per la musica d’ambiente, le tariffe applicate sono concordate periodicamente con le Associazioni di Categoria degli utenti rappresentative a livello nazionale e approvate dagli Organi Sociali della SIAE; e, oltre all’obbligo di pagamento del compenso per i diritti spettanti alla SIAE, dovuti all’autore della composizione e all’editore del brano, dovrà provvedere anche al pagamento del compenso per i diritti fonografici (diritti connessi discografici o compenso SCF), ovvero quei diritti dovuti al produttore fonografico (casa discografica/etichetta) per la registrazione discografica, ossia l’incisione su supporto dell’opera.*
Vedi allegati i costi degli abbonamenti SIAE ed SCF (vedi anche pag. 10 listino allegato).
Tariffet Publicche Performance 2017 SCF
Articolo realizzato con il contributo dell’avv. Nicola Cecchin dello studio NSP.